Descrizione
Carte d'Identità (art. 103)
1. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento". La proroga della validità è da intendersi su qualsiasi documento di riconoscimento o identità, a cominciare dalle carte d'identità, indipendentemente dalla data di scadenza.
1. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento". La proroga della validità è da intendersi su qualsiasi documento di riconoscimento o identità, a cominciare dalle carte d'identità, indipendentemente dalla data di scadenza.
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Ultimo aggiornamento pagina: 27/03/2020 10:20:41