Certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass)

Dal 6 agosto è possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di: 1. certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2...
Data:

5 agosto 2021

Tempo di lettura:

2 min

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Dal 6 agosto è possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:
1. certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
2. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)
Questa documentazione sarà richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dal 6 agosto prossimo:
-Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso
-Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
-Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
-Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
-Sagre e fiere, convegni e congressi;
-Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
-Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
-Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
-Concorsi pubblici.

Chi può verificare la certificazione?
1. I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.
2. Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
3. I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
4. Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
5. I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

Al seguente link sono riportate le risposte alle domande frequenti sulla pagina del Governo.

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Ultimo aggiornamento pagina: 06/08/2021 14:25:23

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