Descrizione
In base al decreto-legge 1/2022, dal primo febbraio 2022 l’accesso a «pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali», fatti salvi i servizi «necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona», è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso della Certificazione verde Covid-19 (green pass base, da vaccinazione, guarigione o test antigenico).
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state individuate le seguenti attività per le quali non è richiesto il possesso del Certificato verde Covid-19:
- esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura;
- esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
- esigenze di giustizia, per le quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.
Inoltre, per quanto riguarda le esigenze alimentari e di prima necessità è consentito l’accesso senza Certificazione verde Covid-19 esclusivamente alle seguenti attività commerciali:
1 - Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
2 - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.
3 - Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
4 - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
5 - Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
6 - Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).
7 - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
8 - Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
9 - Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state individuate le seguenti attività per le quali non è richiesto il possesso del Certificato verde Covid-19:
- esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura;
- esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
- esigenze di giustizia, per le quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.
Inoltre, per quanto riguarda le esigenze alimentari e di prima necessità è consentito l’accesso senza Certificazione verde Covid-19 esclusivamente alle seguenti attività commerciali:
1 - Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
2 - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.
3 - Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
4 - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
5 - Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
6 - Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).
7 - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
8 - Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
9 - Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
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Ultimo aggiornamento pagina: 31/01/2022 11:36:34