Bonifiche

Insieme di interventi messi in atto, per eliminare o ridurre fonti di inquinamento e sostanze inquinanti presenti nel suolo, sottosuolo ed acque sotterranee

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

Ai sensi della Lgs. 152/2006  “l'obbligo di bonifica è in capo al responsabile dell'inquinamento che le autorità amministrative hanno l'onere di individuare e ricercare” ; tale principio è stato costantemente ribadito dal Giudice Amministrativo.

La bonifica ambientale corrisponde all'insieme di interventi messi in atto, per eliminare o ridurre fonti di inquinamento e sostanze inquinanti presenti nel suolo, sottosuolo ed acque sotterranee che possono essere un danno all'ambiente ed all'ecosistema.

Come fare

Attualmente è il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) a disciplinare, al titolo V della parte IV,
l’istituto giuridico della bonifica ambientale.  Sono in questa norma definite le procedure, i criteri e
le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti
dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in
armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio «chi inquina
paga» (art. 239).

Cosa serve

Per definizione normativa la bonifica è “l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di
inquinamento/le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel
sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello inferiore alle Concentrazioni Soglia di Rischio
(CSR)/Contaminazione (CSC)” (art. 240); essa implica un forte intreccio di tematiche ambientali,
economiche e normative, che condizionano notevolmente la sostenibilità degli interventi e
conseguentemente la loro attuazione: la fattibilità economica del risanamento si lega in maniera
diretta alle possibilità di riuso di queste aree e quindi alla loro valorizzazione.

Cosa si ottiene

Il D.Lgs. 152/2006 impone l’attività di bonifica solo sulle seguenti matrici ambientali: suolo, materiali
da riporto, sottosuolo, acque sotterranee (art. 240, comma 1°, lett.a)). Le attività di bonifica si
estendono anche “alle eventuali strutture edilizie ed impiantistiche presenti”.
Sono pertanto escluse dal campo di applicazione delle procedure di bonifica: le acque superficiali e
l’aria.
Inoltre non si applicano le disposizioni normative sulla bonifica all’abbandono di rifiuti.

Tempi e scadenze

Nulla

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Tutela dell'Ambiente

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

CONDIZIONI DI SERVIZIO BONIFICHE.pdf [.pdf 340,74 Kb - 29/01/2024]

Contatti

Tutela dell'Ambiente

Piazza Vittorio Emanuele II n.12 - 2° piano - Volpiano

011.9954511

ambiente@comune.volpiano.to.it

Unità organizzativa responsabile

Documenti

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Ultimo aggiornamento pagina: 30/01/2024 12:12:02

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