A chi è rivolto

Cos'è il rischio di incidente rilevante 

Con "rischio di incidente rilevante" si definisce la possibilità che si verifichi un evento (quale un'emissione, un incendio, un'esplosione) dovuto a sviluppi incontrollati durante un'attività industriale in cui intervengano una o più sostanze pericolose, che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente circostante.

Attualmente, la normativa di riferimento è costituita dal Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015 con cui l’Italia ha recepito la Direttiva 2012/18/UE – la Seveso III – relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.
 
L'elemento principale che caratterizza e classifica uno stabilimento come "stabilimento a rischio di incidente rilevante", ai sensi della normativa vigente, è quindi la detenzione di sostanze o categorie di sostanze potenzialmente pericolose, in quantità tali da superare determinate soglie.
La detenzione e l'uso di determinate quantità di sostanze, aventi caratteristiche tali da essere classificate come tossiche, infiammabili, esplosive, comburenti e pericolose per l'ambiente, può portare infatti alla possibile evoluzione di un incidente rilevante.

Come fare

Il rischio di incidente rilevante (detto anche Rischio industriale) è legato a stabilimenti che a causa della presenza di sostanze pericolose in determinate quantità, hanno la probabilità (bassa) di generare un incidente di grande entità in termini di danni alle persone, alle cose e all'ambiente.


Cosa serve

Uno stabilimento è a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) e ricade nel campo di applicazione della “Direttiva Seveso” se detiene le sostanze pericolose di cui all’allegato I (parti 1 e 2) al D.Lgs. 105/15 in quantitativi superiori alle soglie di cui a colonna II e III del medesimo allegato. A seconda dei quantitativi di sostanze pericolose detenute, lo Stabilimento sarà di Soglia Inferiore (SSI) o di Soglia Superiore (SSS) e sarà soggetto ad adempimenti differenti.

È bene sottolineare che un'attività rientrante nel campo di applicazione del D.L. vigente di per sé non rappresenta automaticamente un impianto insicuro per i lavoratori e per la popolazione limitrofa.

Cosa si ottiene

Le azioni di prevenzione

In base alla normativa gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose oltre una certa quantità sono soggetti ad una serie di obblighi diretti ad aumentare la sicurezza ed a minimizzare la possibilità di un incidente.
In particolare il gestore dello stabilimento deve individuare i rischi ed adottare le appropriate misure di sicurezza, deve provvedere alla formazione, all'addestramento ed all'equipaggiamento del personale, deve redigere il Rapporto di sicurezza, un documento che contiene tutti i dati e le informazioni sullo stabilimento, deve predisporre il Piano di Emergenza Interno per controllare e circoscrivere gli incidenti ed adottare le misure necessarie per proteggere le persone, deve inviare una Scheda d'informazione al Ministero dell'Ambiente, alla Regione, alla Provincia, al Sindaco, al Prefetto ed ai Vigili del Fuoco.

Tempi e scadenze

Attualmente, la normativa di riferimento è costituita dal Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015 con cui l’Italia ha recepito la Direttiva 2012/18/UE – la Seveso III – relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Tutela dell'Ambiente

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Disposizioni di servizio R.I.R. Comune di Volpiano.pdf [.pdf 310,47 Kb - 22/01/2024 - 25/01/2024]

Contatti

Tutela dell'Ambiente

Piazza Vittorio Emanuele II n.12 - 2° piano - Volpiano

011.9954511

ambiente@comune.volpiano.to.it

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Ultimo aggiornamento pagina: 25/01/2024 14:25:26

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