L'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 33/2013 ha introdotto il diritto per chiunque di richiedere ad una Pubblica Amministrazione documenti, informazioni o dati rientranti negli obblighi di pubblicazione, qualora l'ente interessato non abbia assolto a tale obbligo.
L'accesso civico si distingue in:
- accesso civico semplice circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione senza obbligo di motivazione;
- accesso civico generalizzato (a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 97/2016 - Freedom of Information Act - FOIA) riguarda dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis del D. Lgs. 33/2013.
I limiti all’accesso civico generalizzato stabiliti dall’art. 5-bis D. Lgs. 33/2013 sono i seguenti:
1. L'accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
2. L'accesso civico generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
3. Il diritto di accesso civico generalizzato, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.