Accesso Civico

L'accesso civico semplice è correlato all'obbligo di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi in capo all'amministrazione

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

L'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 33/2013 ha introdotto il diritto per chiunque di richiedere ad una Pubblica Amministrazione documenti, informazioni o dati rientranti negli obblighi di pubblicazione, qualora l'ente interessato non abbia assolto a tale obbligo.

L'accesso civico si distingue in:

- accesso civico semplice circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione senza obbligo di motivazione;

- accesso civico generalizzato (a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 97/2016 - Freedom of Information Act - FOIA) riguarda dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis del D. Lgs. 33/2013.

I limiti all’accesso civico generalizzato stabiliti dall’art. 5-bis D. Lgs. 33/2013 sono i seguenti:
1. L'accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
2. L'accesso civico generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
3. Il diritto di accesso civico generalizzato, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

Come fare

Il diritto di accesso civico semplice e generalizzato si esercita compilando apposita modulistica, disponibile in calce, da inviare all'attenzione del responsabile per la trasparenza – IVALDI dott. Ezio: 
  • in allegato, via mail, all’indirizzo info@comune.volpiano.to.it (indicando nell’oggetto: “Istanza di accesso civico”), allegando scansione di un documento d’identità valido
  • di persona, presentando all'U.R.P. (p.zza Vittorio Emanuele II n. 12, ingresso da sotto i portici antistanti il palazzo comunale) il modello cartaceo, allegando fotocopia di un documento d’identità valido.



Cosa serve

Compilare accuratamente e in ogni parte la modulistica relativa all'accesso civico semplice e generalizzato, identificando con precisione i dati, le informazioni o i documenti richiesti, con esplicita indicazione dei periodi di tempo cui si riferiscono.
Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Il documento non va trasmesso se la richiesta è sottoscritta con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata o con firma elettronica avanzata e se inoltrata dal domicilio digitale (PEC-ID). Il documento d’identità deve essere allegato anche in caso di trasmissione dell’istanza a mezzo posta elettronica certificata. (art. 65 del D. Lgs 82/2005)

Cosa si ottiene

Sono ostensibili al richiedente solo i dati e le informazioni detenute dall’Amministrazione procedente.
L’Amministrazione non è tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso. Pertanto, l’Amministrazione non è tenuta a rielaborare i dati ai fini dell’accesso, ma solo a consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall’Amministrazione stessa.

Tempi e scadenze

L'Amministrazione ha l'obbligo di ottemperare alla mancata pubblicazione entro 30 giorni dalla richiesta di accesso civico e di darne comunicazione contestuale al richiedente tramite indicazione del collegamento ipertestuale o trasmissione della documentazione pubblicata.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) - VOLPIANO INFORMA

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Condizioni del servizio.pdf [.pdf 26,76 Kb - 07/11/2023 - 08/11/2023]

Contatti

U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) - VOLPIANO INFORMA

ingresso principale del comune, nell’androne di fronte l’ingresso della Polizia Locale. - Volpiano

011.9954511 (centralino) 011.9954551 (URP)

urp@comune.volpiano.to.it

Unità organizzativa responsabile

Documenti

Modulistica

Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 27/05/2025 12:13:57

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