Iscrizione Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE)
Anagrafe Italiani ResIdenti Estero (A.I.R.E.)
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Servizio attivo
A chi è rivolto
ai cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Descrizione
Descrizione
L' AIRE é l’Anagrafe della popolazione Italiana Residente all’Estero.
E’ stata istituita nel 1990, a seguito del censimento degli italiani all’estero, del 1988. Essa contiene i dati dei cittadini che hanno dichiarato spontaneamente, ai sensi dell’art. 6 della Legge 470/1988, di voler risiedere all’estero per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi o, per i quali, é stata accertata d’ufficio tale residenza.
E’ costituita da apposito schedario dove sono tenute aggiornate le registrazioni amministrative dei cittadini:
• emigrati all’estero;
• nati e residenti fuori dal territorio nazionale, il cui atto di nascita é stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana é stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza;
• che acquisiscono la cittadinanza italiana all’estero, continuando a risiedervi;
• la cui residenza all’estero é stata giudizialmente dichiarata;
Non devono iscriversi all’AIRE le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore all’anno; i lavoratori stagionali; i dipendenti di ruolo dello stato in servizio all’estero, notificati alle Autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari; i militari in servizio presso gli Uffici e le strutture della NATO.
L' AIRE é l’Anagrafe della popolazione Italiana Residente all’Estero.
E’ stata istituita nel 1990, a seguito del censimento degli italiani all’estero, del 1988. Essa contiene i dati dei cittadini che hanno dichiarato spontaneamente, ai sensi dell’art. 6 della Legge 470/1988, di voler risiedere all’estero per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi o, per i quali, é stata accertata d’ufficio tale residenza.
E’ costituita da apposito schedario dove sono tenute aggiornate le registrazioni amministrative dei cittadini:
• emigrati all’estero;
• nati e residenti fuori dal territorio nazionale, il cui atto di nascita é stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana é stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza;
• che acquisiscono la cittadinanza italiana all’estero, continuando a risiedervi;
• la cui residenza all’estero é stata giudizialmente dichiarata;
Non devono iscriversi all’AIRE le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore all’anno; i lavoratori stagionali; i dipendenti di ruolo dello stato in servizio all’estero, notificati alle Autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari; i militari in servizio presso gli Uffici e le strutture della NATO.
Come fare
E' necessario rivolgersi ai Consolati italiani all'estero competenti territorialmente. Spesso, l'accesso alla procedura può essere effettuala tramite i siti istituzionali dei Consolati stessi.
Cosa serve
L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata:
- a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.). La decorrenza dell'iscrizione all'AIRE e della contestuale cancellazione dall'Anagrafe del Comune, è quella relativa alla dichiarazione dell'interessato resa al Consolato;
- prima di espatriare si può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza. In tal caso, il cittadino ha l'obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall'arrivo all'estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio. L'unica variante riguarda la decorrenza dell'iscrizione all'AIRE e della contestuale cancellazione dall'Anagrafe del Comune: in questo caso sarà quella della trasmissione al Comune della dichiarazione dell'interessato.
All’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli Uffici consolari) va allegata documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.).
Qualora la richiesta non sia presentata personalmente deve essere allegata una copia del documento d’identità del richiedente. L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.
Per le modalità di invio dei moduli via mail, fax, ecc. si suggerisce di visitare il sito web dell’Ufficio consolare competente per territorio.
- a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.). La decorrenza dell'iscrizione all'AIRE e della contestuale cancellazione dall'Anagrafe del Comune, è quella relativa alla dichiarazione dell'interessato resa al Consolato;
- prima di espatriare si può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza. In tal caso, il cittadino ha l'obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall'arrivo all'estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio. L'unica variante riguarda la decorrenza dell'iscrizione all'AIRE e della contestuale cancellazione dall'Anagrafe del Comune: in questo caso sarà quella della trasmissione al Comune della dichiarazione dell'interessato.
All’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli Uffici consolari) va allegata documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.).
Qualora la richiesta non sia presentata personalmente deve essere allegata una copia del documento d’identità del richiedente. L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.
Per le modalità di invio dei moduli via mail, fax, ecc. si suggerisce di visitare il sito web dell’Ufficio consolare competente per territorio.
L'iscrizione all'AIRE avviene anche per i cittadini italiani all'estero che non hanno mai avuto la residenza in un Comune italiano. In questi casi l'iscrizione potrà avvenire o nel Comune italiano di trascrizione dell'atto di nascita, o in quello in cui vi abbiano la residenza i genitori o i figli.
In caso di espatrio, l'iscrizione AIRE viene richiesta nel Comune di ultima residenza in Italia o dove siano residenti figlio o genitori.
L'aggiornamento dell'A.I.R.E. dipende dal cittadino. L'interessato deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:
- il trasferimento della propria residenza o abitazione;
- le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
- il rientro definitivo in Italia;
- la perdita della cittadinanza italiana.
Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.
È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.
La cancellazione dall'A.I.R.E. avviene:
- per iscrizione nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio;
- per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
- per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di - - - due successive rilevazioni (ad esempio il ritorno inevaso della cartolino avviso di consultazioni elettorali la mancata consegna del plico elettorale), oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
- per perdita della cittadinanza italiana.
Cosa si ottiene
L'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero. Il rilascio della certificazione e dei documenti sia da parte del Consolato che del Comune.
Tempi e scadenze
L'iscrizione all'AIRE deve essere fatta entro 90 giorni dal trasferimento definitivo all'estero.
Costi
servizio gratuito
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Anagrafe - Stato Civile
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Documenti
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Argomenti
Ultimo aggiornamento pagina: 15/02/2024 17:05:22