A chi è rivolto

Alle persone sposate che intendano separarsi consensualmente

Descrizione

Nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio. Legge 10 novembre 2014, n. 162 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (14G00175) (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)
Separazioni e divorzi davanti all'avvocato
L’11 novembre è entrata in vigore la Legge n. 162/2014 che prevede all’art. 6 la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970).
Chi è interessato ad adottare tale nuova procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l’accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di:
Iscrizione dell’atto di matrimonio

Come fare

Presso l'Ufficio di Stato Civile è possibile effettuare la richiesta di separazione se i coniugi non hanno figli minori ne portatori di handicap grave, figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.

Cosa serve

Documenti d'identità, tessera sanitaria.

Cosa si ottiene

La separazione consensuale.

Tempi e scadenze

Dalla data della prima conferma dell'accordo e non prima di 30 gg si definisce il secondo accordo di conferma della separazione.

Costi

Diritto fisso € 16,00

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Anagrafe - Stato Civile

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Documenti

Modulistica

Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 14/02/2024 10:46:31

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