Addizionale Comunale IRPEF
Addizionale Comunale I.R.P.E.F.
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Servizio attivo
A chi è rivolto
L'addizionale si applica, ed è corrisposta al Comune di Volpiano, dai contribuenti che risiedono nel territorio comunale al 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce l'addizionale stessa.
Come fare
Per i redditi da lavoro dipendente e assimilati (comprese le pensioni), viene trattenuta direttamente in busta paga o sulla pensione.
Per i redditi diversi da quelli da lavoro dipendente e assimilati l’addizionale comunale va versata in un’unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo dell’Irpef.
L'articolo 1 comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), prevede che l'addizionale comunale all'Irpef venga versata in acconto ed a saldo unitamente al saldo dell'Irpef.
L'acconto è stabilito nella misura del 30 percento dell'addizionale, ottenuta applicando l'aliquota stabilita dal Comune ove il contribuente ha il domicilio fiscale al reddito imponibile dell'anno precedente.
Il saldo viene invece determinato con le operazioni di conguaglio ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate.
Per i redditi diversi da quelli da lavoro dipendente e assimilati l’addizionale comunale va versata in un’unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo dell’Irpef.
L'articolo 1 comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), prevede che l'addizionale comunale all'Irpef venga versata in acconto ed a saldo unitamente al saldo dell'Irpef.
L'acconto è stabilito nella misura del 30 percento dell'addizionale, ottenuta applicando l'aliquota stabilita dal Comune ove il contribuente ha il domicilio fiscale al reddito imponibile dell'anno precedente.
Il saldo viene invece determinato con le operazioni di conguaglio ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate.
Cosa serve
Per i redditi da lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente, l'addizionale è trattenuta dai sostituti d'imposta. L'importo è indicato nella certificazione unica (C.U.D.) rilasciata dallo stesso sostituto.
I soggetti con redditi diversi da lavoro dipendente, effettuano il versamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F., in acconto ed a saldo, tramite il mod. F24, utilizzando gli appositi codici tributo individuati dall'Agenzia delle Entrate associati al codice catastale del comune, che per Volpiano è M122.
I soggetti con redditi diversi da lavoro dipendente, effettuano il versamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F., in acconto ed a saldo, tramite il mod. F24, utilizzando gli appositi codici tributo individuati dall'Agenzia delle Entrate associati al codice catastale del comune, che per Volpiano è M122.
Cosa si ottiene
L'addizionale comunale all'Irpef è destinata al finanziamento delle spese correnti del Comune di Volpiano.
Tempi e scadenze
Per i redditi da lavoro dipendente l’addizionale comunale viene versata in un massimo di 11 rate di pari importo (da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello a cui si riferisce e viene prelevata in automatico.
Per i redditi diversi da quelli da lavoro dipendente e assimilati l’addizionale comunale va versata in un’unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo dell’Irpef.
Per i redditi diversi da quelli da lavoro dipendente e assimilati l’addizionale comunale va versata in un’unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti per il versamento del saldo dell’Irpef.
Costi
L’imposta è stata istituita dall’art n. 1 del D.Lgs. del 28/09/98, n. 360 e successive modificazioni.
Dall’anno d’imposta 2007 i comuni dovevano adottare apposito regolamento per l’applicazione del tributo. Per tanto, con deliberazione n. 7 del 26/01/07, il Consiglio Comunale ha approvato il proprio regolamento.
Negli anni dal 2012 al 2021 compresi il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 25/06/2012, ha approvato il regolamento con la definizione delle aliquote e del limite di esenzione qui di seguito riportate:
- Esenzione per redditi imponibili annui non superiori ad € 10.000,00
- Aliquota dello 0,6 % applicabile a redditi da 0 ad € 15.000,00
- Aliquota dello 0,65 % applicabile a redditi oltre € 15.000,00 e sino ad € 28.000,00
- Aliquota dello 0,70 % applicabile a redditi oltre € 28.000,00 e sino ad € 55.000,00
- Aliquota dello 0,75 % applicabile a redditi oltre € 55.000,00 e sino ad € 75.000,00
- Aliquota dello 0,80 % applicabile a redditi oltre € 75.000,00
Dall’anno d’imposta 2007 i comuni dovevano adottare apposito regolamento per l’applicazione del tributo. Per tanto, con deliberazione n. 7 del 26/01/07, il Consiglio Comunale ha approvato il proprio regolamento.
Negli anni dal 2012 al 2021 compresi il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 25/06/2012, ha approvato il regolamento con la definizione delle aliquote e del limite di esenzione qui di seguito riportate:
- Esenzione per redditi imponibili annui non superiori ad € 10.000,00
- Aliquota dello 0,6 % applicabile a redditi da 0 ad € 15.000,00
- Aliquota dello 0,65 % applicabile a redditi oltre € 15.000,00 e sino ad € 28.000,00
- Aliquota dello 0,70 % applicabile a redditi oltre € 28.000,00 e sino ad € 55.000,00
- Aliquota dello 0,75 % applicabile a redditi oltre € 55.000,00 e sino ad € 75.000,00
- Aliquota dello 0,80 % applicabile a redditi oltre € 75.000,00
Dal 2022 al 2023 compresi il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26/05/2022, ha approvato il regolamento con la definizione delle aliquote e del limite di esenzione qui di seguito riportate:
- Esenzione per redditi imponibili annui fino a € 10.000,00
- Aliquota unica nella misura dello 0,75 %
- Esenzione per redditi imponibili annui fino a € 10.000,00
- Aliquota unica nella misura dello 0,75 %
Dal 01/01/2024, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 18/12/2023, ha approvato il regolamento con la definizione delle aliquote e del limite di esenzione qui di seguito riportate:
- Esenzione per redditi imponibili annui fino a € 10.000,00
- Aliquota unica nella misura dello 0,78 %.
- Esenzione per redditi imponibili annui fino a € 10.000,00
- Aliquota unica nella misura dello 0,78 %.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Ragioneria - Bilancio
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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Ultimo aggiornamento pagina: 18/04/2025 11:36:23