Pagamento Tassa Rifiuti (TARI)
Pagamento Tassa Rifiuti (T.A.R.I.)
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Servizio attivo
A chi è rivolto
La T.A.R.I. è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a
qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti urbani e assimilati.
qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di
produrre rifiuti urbani e assimilati.
Descrizione
La T.A.R.I. prevede che la somma da versare al Comune sia dovuta dagli occupanti, indipendentemente se proprietari o affittuari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non sono detenute o occupate in via esclusiva.
La tassa non è dovuta in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la T.A.R.I. è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della T.A.R.I. dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non sono detenute o occupate in via esclusiva.
La tassa non è dovuta in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la T.A.R.I. è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della T.A.R.I. dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Come fare
Per la denuncia di occupazione/variazione/cessazione è necessario compilare e sottoscrivere la modulistica presente presso l’ufficio gestore del servizio Consorzio di Area Vasta cb16 e/o online tramite il sito www.consorziobacino16.it/ o reperibile sul sito Portale del contribuente.
Cosa serve
Per poter calcolare la tassa rifiuti necessitano i dati catastali dell'immobile, le dimensioni delle unità immobiliari espresse in metri quadri ed i componenti del nucleo familiare.
Cosa si ottiene
Avviso di pagamento valido per l'anno.
Tempi e scadenze
Con delibera del Consiglio Comunale n. n. 5 del 30/03/2023 (approvazione modifiche Regolamento Comunale T.A.R.I.), sono state riconfermate le scadenze di versamento Tari relative all'anno 2023 al 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 2 dicembre.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Consorzio di Area Vasta CB 16 - TARI (ex Uffico SETA)
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Documenti
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Regolamenti
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Ultimo aggiornamento pagina: 30/07/2025 10:17:51