La Legge n. 431/1998, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, prevede benefici fiscali per i proprietari di abitazioni ubicate nei Comuni ad alta tensione abitativa, nel caso di stipula di contratti di locazione ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge stessa, in cui siano definiti il valore del canone, la durata del contratto ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. In assenza di tali accordi, la legge prevede di fare riferimento all'Accordo vigente nel Comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale.
La Giunta Comunale con delibera n. 65 del 19.05.2025, individuato il Comune di Leini come più simile per classe demografica e distanza territoriale, nonché adeguato come riferimento dei valori locativi, adotta l’Accordo territoriale ivi stipulato in data 23.11.2023, per la regolamentazione dei contratti di locazione a canone concordato. Tale accordo individua una sola area come “Zona unica” per l’intero territorio comunale, precisando che ai fini del calcolo dell’imposta dovuta si applicherà, in continuità con quanto già avvenuto negli anni passati, quanto previsto dall’art. 1 comma 760 della l. 160/2019 ovvero per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, ridotta al 75 per cento.
L’Ufficio Casa del Comune è incaricato di effettuare il monitoraggio dei contratti di locazione a canone concordato che verranno stipulati per immobili siti in Volpiano.
A tal fine i proprietari dovranno inviare al COMUNE DI VOLPIANO - Ufficio Casa una comunicazione di avvenuta registrazione del contratto a canone concordato, utilizzando la modulistica allegata.