Per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli
strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di
edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di
espropriazione per pubblica utilità. Si applica l’articolo 36, comma 2, del decreto legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo
29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole
di cui all’art. 1, c. 3, del richiamato decreto, sui quali persiste l’utilizzazione agrosilvo-
pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla
5 silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è
applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori
agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società
di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui
mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.
Ai sensi della Legge del 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1, comma 705 sono altresì
considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai familiari coadiuvanti del
coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella
gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, e che partecipano
attivamente all’esercizio dell’attività dell’impresa agricola dei titolari;
Su richiesta del contribuente, il Comune attesta se un’area situata nel proprio territorio
è fabbricabile in base ai criteri stabiliti da Regolamento Comunale.